Art. 27.

      1. L'articolo 496 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 496. - (Rifiuto di collaborazione in ordine all'identificazione propria o di altri e false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri). - Chiunque, fuori dai casi indicati dagli articoli 494, 495 e 495-bis, interrogato sull'identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, non collabora alla propria o all'altrui identificazione ovvero fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a due anni».